Ordinanza dibattimentale 21 novembre (sent. n. 5 del 2018)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 18 gennaio 2018, n. 5

 

 

ORDINANZA 21 NOVEMBRE

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                          GROSSI                                Presidente

-           Giorgio                       LATTANZI                             Giudice

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                    ”

-           Giulio                         PROSPERETTI                             ”

-           Giovanni                     AMOROSO                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che la Regione Veneto ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale (r.r. n. 51 del 2017) avverso il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), per intero e con riguardo agli art. 1, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 7;

che in questo giudizio hanno depositato atti di intervento l’associazione «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete», nonché L. P. (in qualità di genitore di un minore non vaccinato) in data 2 agosto 2017; la «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), in data 29 agosto 2017; e le associazioni CODACONS e «Articolo 32 – Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA), in data 29 agosto 2017;

che la Regione Veneto ha altresì promosso un giudizio di legittimità costituzionale (r.r. n. 75 del 2017) avverso il d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sia nella sua interezza, sia con riguardo all’art. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter, e agli artt. 3, 3-bis, 4, 5, 5-quater e 7;

che in questo secondo giudizio hanno depositato atti di intervento la già citata associazione «Aggregazione Veneta», nonché L. P., in data 2 ottobre 2017; il «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), in data 17 ottobre 2017; la già citata associazione AMEV, unitamente a L. B. e C. C. (in qualità di genitori di un minore non vaccinato e per questo escluso dai servizi educativi per l’infanzia del Comune di Pistoia), in data 17 ottobre 2017;

che le parti private hanno chiesto l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto e, in alcuni casi, anche delle istanze di sospensione e hanno altresì depositato memorie;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità di interventi siffatti nel presente giudizio, mentre la Regione Veneto ha argomentato a favore della loro ammissibilità.

Considerato che il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (sentenze n. 242, n. 110 e n. 63 del 2016; sentenza n. 118 del 2015);

che non valgono in senso contrario i precedenti citati da alcune delle difese delle parti, i quali si riferiscono (ordinanze n. 49, n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005) a giudizi sull’ammissibilità di referendum abrogativi, oppure (sentenze n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 250 del 2007, n. 389 e n. 50 del 2004) a giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, o ancora (ordinanza n. 76 del 2001) a conflitti di attribuzione tra poteri e, pertanto, non sono pertinenti nel caso odierno (da ultimo, ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 228 del 2016).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 – Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con l’indicato ricorso r.r. n. 51 del 2017;

2) dichiara inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta» e L. P., del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, L. B e C. C. nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con l’indicato ricorso r.r. n. 75 del 2017.

F.to: Paolo Grossi, Presidente